Oggi si può vincere un dottorato di ricerca in archeologia intorno ai 25-30 anni, spesso senza avere accesso alla borsa di studio, ma con tutti gli oneri e i costi che il triennio di studio comporta (3). Dopo i 30 anni, ma spesso dopo i 35 si può vincere un assegno di ricerca che consente di rimanere con un precario piede nell’ambiente accademico, magari proprio sulla soglia. Lo scopo di questo tipo di finanziamento è la pura ricerca e il
titolare di assegno si dedica solo alla realizzazione del suo progetto di studio. Il ricercatore “assegnista” viene inquadrato nel personale “non strutturato” dell’Ateneo, rimanendo di fatto "esterno" rispetto alla struttura in cui opera. La possibilità di avere a disposizione servizi e strumenti di lavoro - che altrimenti non sarebbero previsti - dipende solo dalla buona capacità gestionale del Dipartimento o dalla direzione della struttura in cui ci si trova ad operare.
Un’altra forma di assunzione precaria, che non è specifica per gli aspiranti ricercatori è quella delle “docenze a contratto”, con uno stipendio mensile che viene stabilito di volta in volta, con sostanziali differenze tra le diverse Università. Queste forme di assunzione sono state ideate per portare negli atenei personale di alta qualificazione e con sviluppi professionali e carriere esterne al mondo universitario. Con la proliferazione dei corsi della riforma universitaria si è creata l’esigenza di istituire nuove insegnamenti e spesso si è ricorso a personale già attivo nel mondo archeologico, soprattutto nelle Soprintendenze, con il risultato di non aprire finestre di carriera o possibilità di impiego per i ricercatori (prevalentemente sotto i 40 anni) che non sono già inquadrati nelle strutture di ricerca o di tutela dello Stato.
La possibilità del passaggio ad un impiego a tempo indeterminato è tutta legata al concorso che consente di accedere al posto fisso e diventare ricercatori a pieno titolo. Anche in caso di vincita del concorso ed assunzione (Leggi Finanziarie permettendo), il ricercatore - che avrà percorso tutte le tappe oggi previste e che avrà un’età tra 35 e i 40 anni - avrà uno stipendio medio, in attesa di passare di livello come ricercatore confermato e proseguire la sua carriera (4).
Se si tiene un minimo di attenzione al dibattito sulla vertiginosa crescita del costo della vita e alle odierne rivendicazioni dei lavoratori in materia di contratto di lavoro, risulta ovvio che borse di dottorato (ca. 800 euro mensili), assegni di ricerca (ca. 1000 euro mensili) e stipendio da ricercatore non confermato (ca. 1100 euro mensili), che costituiscono la risorsa economica per chi – tra i 30 e i 40 anni - tenta una minima carriera negli ambiti universitari, consentono una soglia minima e soprattutto diventano inefficaci di fronte alla massa di materiale (libri articoli, partecipazioni a convegni), strumenti di lavoro (personal computer, software, macchine digitali e altro), che per altro sono richiesti per il continuo
aggiornamento della propria preparazione.
Soprintendenze e lavoro: vivere nella speranza di un concorso
Tra i problemi più sentiti, la mancanza e/o la periodicità decennale dei concorsi nazionali per l’assunzione del personale tecnico e scientifico nelle Soprintendenze, unita alla limitata presenza di tecnici e specialisti per la Preistoria e per il Medioevo o, ad esempio per le tematiche dell’archeologia dell’architettura. Anche dopo gli ultimi concorsi, che in parte hanno compensato la fuga verso altri orizzonti lavorativi, l’Università, l’età media dei funzionari scientifici si colloca tra i 40 e i 50 anni (5). L’Università Italiana produce a ritmo serrato e con regolare cadenza annuale laureati, diplomati di scuola di specializzazione. Si viene a creare annualmente una massa di specialisti di buona e spesso raffinata preparazione (4) che non hanno la possibilità di affrontare un concorso - non si pretende immediato, ma almeno in tempi brevi - per l’ingresso negli organi di tutela statali.
Paradossale – come è noto – che si possa acquisire un diploma di specializzazione con uno specifico indirizzo (archeologia preistorica, archeologia tardo antica e medievale, ecc), ma che i requisiti richiesti dagli ultimi concorsi nazionali per Ispettore Archeologo siano stati - quasi esclusivamente - quelli previsti dalla formazione in “archeologia classica”.
L’attesa e l’aspettativa per la possibilità di un concorso si possono
prolungare oltre dieci anni, intercalati da collaborazioni, stage, contratti, incarichi che tengono di fatto un archeologo permanentemente dinnanzi alla soglia dell’ambito posto lavorativo, senza che si maturi una minima certezza della futura assunzione. A questa attesa, quand’anche si risolva positivamente con la vincita
di un concorso e con l’assunzione, non corrisponde in seguito una minima soddisfazione economica, a fronte di un lavoro – quello dell’archeologo di soprintendenza – che impone sacrifici, doveri e responsabilità deontologiche e scientifiche.
Resta da aggiungere, parlando del rapporto tra formazione universitaria e concorsi per l’accesso alle Soprintendenze, che manca ancora una normativa che stabilisca chiaramente le diverse possibilità di accesso alle carriere statali con i nuovi titoli di studio, acquisiti dopo i quattro livelli dell'istruzione universitaria: i
tre anni di base, il biennio, la scuola di specializzazione, il dottorato di ricerca. Questa discrasia non contribuisce certo ad avvicinare uno studente, un laureato o un archeologo già formato al mondo del lavoro statale.
Musei e parchi archeologici: progettare la valorizzazione
Musei civici, fondazioni, istituzioni non statali e istituti di ricerca non universitari costituiscono certamente una possibile fonte di occupazione per le nuove leve di archeologi. Nel quadro ligure, meglio noto a chi scrive, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri offre diverse opportunità di lavoro nella sua sede centrale di Bordighera e nei diversi musei, gestiti per conto delle amministrazioni comunali. Allo stesso modo, si possono annoverare archeologi assunti a ruolo nei musei civici genovesi. Le soluzioni dei contratti di lavoro, in questa situazione regionale, sono abbastanza varie, con prevalenza dell’impiego a tempo determinato o part-time legato alle modalità di gestione ed alla disponibilità economica della struttura in cui ci si trova ad operare.
Diverso il caso dei parchi archeologici. L’esperienza portata avanti
dall’Università di Siena nei siti di Rocca San Silvestro e Poggibonsi ha contribuito a delineare le linee del dibattito, prospettando le soluzioni di progettazione e a sperimentando direttamente la gestione di questo tipo di strutture6. Inquadrare la prospettiva della valorizzazione tra le finalità della ricerca archeologica costituisce
– secondo R. Francovich e A. Ziffereno una delle prossime sfide della formazione universitaria, pur restando ben presenti “le perplessità e le resistenze degli addetti ai lavori circa la possibilità di ampliare il mercato del lavoro archeologico, finalizzando gli obiettivi della ricerca” (7).
Società, cooperative archeologiche, libera professione ed archeologia
L’esperienza del lavoro professionale in Italia – com’è noto - ha alle sue origini un forte debito con le esperienze del lavoro professionale in Inghilterra ed ha sviluppato - nell’ultimo decennio - un numero considerevole di società, ditte, cooperative pienamente attive, prevalentemente nei cantieri di archeologia urbana, ma anche nelle grandi appalti delle opere pubbliche nazionali. Sicuramente crescente e notevole è il numero della forza lavoro impegnata, ma non condivido il benevolo giudizio di Gian Pietro Brogiolo sul generale alto livello della formazione professionale e sulle buone condizioni di tutela del lavoratore.
Il lavoro dell’archeologo dipendente è generalmente inquadrato nel contratto nazionale degli Edili (8) e esiste un’attenzione alla definizione di nuove piattaforme professionali per gli archeologi non dipendenti, inquadrati nelle cosiddette “Nuove Identità di Lavoro” (9). Problema aperto è la mancanza di una precisa definizione
professionale dell’archeologo, ossia il noto irrisolto problema dell’albo professionale, la mancanza di una gerarchia che definisca precise qualifiche, compiti e competenze e che consenta una minima differenziazione tra tecnici ed operatori di scavo e – più in generale, tra il personale impiegato su uno scavo. Il risultato è una casualità totale di processi non regolamentati nella scelta degli operatori archeologi, dei responsabili di saggio, di area o di scavo.
Da una parte si offre possibilità di sperimentazione pratica del mestiere di archeologo ad un notevole numero di studenti, laureandi, e neolaureati, proiettati nel mondo archeologico tra i 20 e i 25 anni, dall’altra parte accade spesso che siano precocemente gravati da responsabilità scientifiche, senza che però sia compiuto per loro il percorso di formazione teorica e di preparazione tecnica sul campo.
Un altro aspetto è quello della tutela sindacale e del livello di retribuzione. La prima praticamente è quasi inesistente, o meglio non si è approdati ad una precisa coscienza dei diritti del lavoratore, quando la stessa possibilità di lavorare in una cantiere di scavo archeologico viene - nella pratica quotidiana - fatta passare per un privilegio.
La stessa esperienza della sistematica applicazione dei contratti Co.Co.Co in ambito archeologico - se vogliamo portare un esempio efficace - è stata discutibile. Si tratta – come è noto - di un rapporto che ha consentito per alcuni anni di sfuggire alle rigidità del lavoro subordinato e di eludere in parte le normative del lavoro, fiscali e soprattutto previdenziali. Gli elementi identificativi di questa tipologia di rapporto, sulla base della normativa, possono essere sinteticamente individuati in:
a) Mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto
destinatario della prestazione lavorativa. Il prestatore era quindi svincolato dall'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'impresa e godeva di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento.
b) Tipologia di coordinamento. Il prestatore era vincolato ad un rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione.
c) Continuità della prestazione. La prestazione non doveva essere meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo.
d) Natura prevalentemente personale dell’opera. Tale requisito consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del prestatore. Ne risulta che la collaborazione Co.co.co si inseriva molte volte in maniera scorretta in un quadro – quello dello scavo archeologico stratigrafico - che prevede una gerarchia interna al cantiere, un preciso orario di lavoro (soprattutto quando si tratta di un intervento d’emergenza in un contesto di cantiere urbano), un’esigenza di lavoro d’èquipe e una subordinazione ai diversi responsabili delle varie fasi dell’attività di cantiere. Si aggiunga la totale non regolamentazione dei diritti su lavori fuori sede, con spese di alloggio e viaggio che spesso incidevano direttamente sul lavoratore, andando a ridurre uno stipendio mensile già assai magro.
Con la nuova legislazione, (D.Lgs 276 del 10 settembre 2003), si è inteso portare le collaborazioni coordinate e continuative all’interno dei lavori tipici, restringendo il campo di attività ed istituendo le nuove “Collaborazioni a progetto”. Il rapporto deve essere, ora riconducibile “a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro….determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato”, nel rispetto del coordinamento dell’organizzazione committente e indipendentemente dal tempo impiegato.
Rimane, quindi, un rapporto prevalentemente personale e di natura indipendente e senza vincolo di subordinazione. Nell’ottica della regolamentazione di questo rapporto, tutti quei contratti di Co.Co.Co. instaurati senza lo specifico progetto, programma di lavoro o fase devono oggi essere considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.
Sono state, inoltre, inserite alcune garanzie per il lavoratore a progetto che non erano presenti nelle Co.co.co. come la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, infortunio o malattia. Per quanto attiene ai contributi INPS il collaboratore a progetto è iscritto alla gestione separata con un versamento del 18%, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro, le stesse proporzioni sono da considerare per la posizione Inail. Credo, più in generale, che sia doverosa una precisa informazione su questi aspetti, nel momento in cui si firma (il lavoratore), o si propone (il committente)
un contratto di collaborazione a progetto.
Alcune conclusioni, poche soluzioni
L’ultimo decennio ha visto la formazione creazione di una corposa massa di lavoratori, con una media ampiamente sotto i trent’anni, spesso con diploma di laurea o titolo di specializzazione, che non sono tutelati sindacalmente, che non usufruiscono di forme contrattuali che garantiscano equi trattamenti, che non hanno maturato – questo è importante – una minima coscienza dei diritti minimi (contributi pensionistici, soglia retributiva, diritti a permessi e ferie, trattamenti di trasferta) e che ritengono generalmente che lavorare in archeologia sia “un privilegio” o che, nella più rosea delle visioni, sono perfettamente coscienti di accettare sacrifici, in virtù di una forma di vocazione laica per la ricerca scientifica. Certamente l’avvio di piattaforme di discussione sui lavoratori archeologi non dipendenti mi sembra un’utile via verso l’affermarsi di un mercato
della libera professione, certamente garantita da solidi requisiti professionali.
Così come è auspicabile un ritorno alle cooperative di archeologi, maggiormente legate all’ambiente universitario con precisi requisiti di formazione ed in qualche modo svincolati dalla pura imprenditoria.
Esperimenti positivi per la futura qualificazione della libera professione in archeologia sono stati tentati in Veneto, dove con l’autorevole ausilio dell’Avvocatura dello Stato, si è tentata la sperimentazione di convenzioni tra Soprintendenza e committenza privata, sancendo il principio della co-direzione scientifica tra Soprintendenza e Direzione di scavo, affidata ad un archeologo professionista (10).
Qui io mi fermo, perché le soluzioni da offrire sono poche e – anche se nonè un mio compito preciso – desidero lasciare campo aperto alla discussione e – se serve – alla presa di coscienza. Per quanto mi riguarda, se devo esprimere un’opinione che valga da sunto a quanto scritto e all’esperienza maturata, mi limito ad osservare che - citando non uno storico, ma un faticatore consegnato alla storia - mi sembra “tutto sbagliato, tutto da rifare”.
Fabrizio Benente
* Ringrazio Monica Baldassarri, Paola Guglielmotti e Carlo Varaldo per la lettura critica del testo e per le utili osservazioni. Per comodità del lettore e considerando che questo è destinato ad una newsletter, la maggioranza dei riferimenti critici sono disponibili sul web e vengono citati in nota i rimandi alle pagine on line.
1) G.P. BROGIOLO, Archeologia ed istituzioni: statalismo o policentrismo, in Archeologia Medievale
XXIV, 1997, 7-30. Anche in http://192.167.112.135/NewPages/TESTIAM/AM97/01.97.pdf
2) Si confrontino ad esempio i contributi ospitati dal Portale di Archeologia Medievale dell’Università
degli Studi di Siena: http://192.167.112.135/NewPages/benicult/home.html
3) Per chi voglia approfondire sulla normativa e la legislazione in materia di dottorati di ricerca ed università si rimanda al sito dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani – ADI ed in particolare alla pagina: http://www.dottorato.it/leggi/index.html
4) Per gli sviluppi di carriera ed il quadro economico delle retribuzioni universitarie, cfr.: http://www.mat.uniroma2.it/~fbracci/conf/bozza.doc
5) L. MALNATI, Problemi di archeologia urbana e tutela: le sfide dei prossimi anni, in Dalla carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela preventiva urbana in Europa", a cura di S.Gelichi,
Cesena, 5-6 marzo 1999, Firenze, p. 23.
6) Cfr. M. Valenti, Il progetto del Parco Poggio Imperiale a Poggibonsi (Siena). L'impiego della ricerca archeologica come strumento di politica culturale, in in R. Francovich – A. Zifferero (a cura di), Musei e Parchi Archeologici, Firenze, Edizioni all’Insegna del Giglio, 1999, anche in
http://192.167.112.135/NewPages/COLLANE/TESTIQDS/parchi/12.rtf
7) R. Francovich, A. Zifferero, Premessa, in R. Francovich – A. Zifferero (a cura di), Musei e Parchi Archeologici, Firenze, Edizioni all’Insegna del Giglio, 1999, anche in
http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/COLLANE/QDS45-461.html
8) Si veda: Rinnovo contratto degli Edili http://www.rassegna.it/2003/contratti/articoli/edili2.htm
9) Sembra utile la lettura del Contributo per la definizione di una piattaforma nazionale relativa alle prestazioni professionali degli archeologi non dipendenti in http://www.nidilnapoli.
it/documenti.asp